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“Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione“.

È l’articolo 1 della nuova ordinanza n. 10 del 19 marzo emessa dalla Regione Marche firmata dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli per ridurre la diffusione del Covid -19. Obiettivo limitare gli spostamenti. “Ciò perché – spiega il presidente – è necessario garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori, che risultano molto esposti, data l’oggettiva indisponibilità, sull’intero territorio nazionale, di mascherine e di altri strumenti di prevenzione. Pertanto risulta necessario assumere iniziative ancora più stringenti”.

Segue l’articolo 2: “Al fine di contrastare ulteriormente le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante: a) è consentita lungo la rete autostradale (art. 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada); b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6.00 alle ore 18.00 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada); c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati”.

Articolo 3: “La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 20 marzo 2020 e sino alle ore 24:00 del 3 aprile 2020 e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso”.

Articolo 4: “La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è notificata alle Prefetture e ai Sindaci dei Comuni marchigiani”.

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Articolo 2

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