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FOSSOMBRONE Solo una delle due farmacie presenti storicamente lungo corso Garibaldi a Fossombrone aveva diritto al trasferimento. E’ quanto stabilisce la sentenza del 2 novembre del Consiglio di Stato che ha annullato la delibera della giunta comunale di Fossombrone del 17 luglio 2018 con la quale aveva rivisto la pianta organica delle farmacie su istanza della “Farmacia del Corso”, la cui sede era sottostante il municipio, che aveva chiesto «la modifica del perimetro del suo comparto al fine di comprendervi un edificio in cui intendeva trasferire la sua attività». Il ricorso della “Farmacia di Fossombrone” ha contestato all’ esecutivo di non aver tenuto conto che l’area individuata per il trasferimento dalla “Farmacia del Corso” era di fatto di sua competenza. In prima istanza il Tar delle Marche aveva respinto il ricorso della “Farmacia di Fossombrone”. La contestazione chiamava in causa il Comune «per aver utilizzato il potere organizzativoivi previsto per soddisfare l’istanza della “Farmacia del Corso” di trasferire la propria sede in una zona non appartenente al suo comparto , ma considerata economicamente più vantaggiosa: il tutto senza interpellare né l’Azienda Sa niatria, né l’Ordine dei Farmacisti».  In aggiunta «vieva lamentato l’eccesso di potere sotto i profili di istruttoria, del difetto di motivazione e dello sviamento, non non avere la pubblica amministrazione analizzato le effettive necessità del territorio proma di procedere alla modifica delle piante organiche assegnate alle singola farmacie nel 2014 e per avere quindi esercitato il potere attribuitole dalla normativa in esame per scopi diversi da quelli enunciato dal Legislatore». Succedeva che «in pendenza della causa la giunta comunale di Fossombrone dapprima sospendeva l’efficacia della deliberazione impugnata,quindi con deliberazione n. 279 del 2 novembre 2018 confermava quanto disposto in precedenza». La “Farmacia di Fossombrone «proponeva distinto ricorso contestando la legittimità in tema di convalida del provvedimento amministrativo». Altra contestazione «quella dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa…. da ultimo la ricorrente lamentava l’eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione e dello sviamento di potere». Con sentenza dell11 luglio 2019 il TAR Marche «ha ritenuto di prescindere dall’esame delle eccezoni di rito rilevate dalle contropparti costituitesi in giudizio: Comnune di Fossombrone e “Farmacia del Corso” ed ha disatteso le censure contenute nei ricorsi riunti, respingendoli entrambi nel merito percè infondati». A sua volta la “Farmacia di Fossombvrone” impugnava  la sentenza del TAR ricorrendo al Consiglio di Stato. Alla luce di quanto emerso ora la situazione torna al punto di partenza: la “Farmacia di Fossombrone” si é trasferita nei pressi della rotatoria de “Le Mosse” lungo la vecchia Flaminia in quanto area di sua competenza. Diversa la situazione della “Farmacia del Corso” che si é trasferito sempre lungo la Flaminia più a ridosso del centro storico. Conclude il Consiglio di Stato che «in realtà il Comune ha inteso forzare gli schemi normativi… cosicchè più che di sviamento, appare corretto parlare di violazione delle previsioni normative».

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